Si informa la cittadinanza che sono in vigore le Prescrizioni antincendio 2026 relative agli abbruciamenti di materiale vegetale e all’utilizzo del fuoco nel territorio comunale.
Abbruciamenti selvicolturali
Gli abbruciamenti di piccoli accumuli di materiale vegetale sono consentiti con autorizzazione automatica fino al 15 maggio 2026.
Dal 15 maggio al 30 giugno 2026, gli abbruciamenti selvicolturali saranno consentiti solo previa autorizzazione della Stazione Forestale competente per territorio. Si ricorda inoltre che:
- le autorizzazioni potranno essere sospese o rinviate in presenza di particolari condizioni meteorologiche;
- le autorizzazioni si intendono automaticamente sospese qualora il vento superi i 10 nodi di velocità (18,52 km/h).
Divieto assoluto di uso del fuoco
Dal 1° luglio al 15 settembre 2026 sarà in vigore il divieto assoluto di utilizzo del fuoco. In caso di avvistamento di fumo o incendi è necessario contattare immediatamente il 1515 oppure il Numero Unico di Emergenza 112 fornendo il maggior numero possibile di indicazioni utili alla localizzazione del focolaio.
All’interno del centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe entro il termine perentorio dell’8 giugno 2026:
1. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
4. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.